Infografica RED III 4 febbraio 2026 con obblighi rinnovabili per edifici e logo e-casaitalia.

RED III: 4 Febbraio 2026, la Svolta per le Rinnovabili negli Edifici

Tabella dei Contenuti

RED III 4 Febbraio 2026: La Guida Completa ai Nuovi Obblighi FER

Scopri cosa cambia con la RED III 4 febbraio 2026: nuovi obblighi FER al 60% per edifici e 40% per ristrutturazioni. Leggi la guida di e-casaitalia.

Il settore dell’edilizia italiana si prepara a una trasformazione senza precedenti. La data che segnerà il passaggio definitivo verso la decarbonizzazione del parco immobiliare è la RED III 4 febbraio 2026.Con l’entrata in vigore del D.lgs. n. 5/2026, che recepisce la Direttiva Europea sulla promozione dell’energia da fonti rinnovabili, i parametri per l’integrazione delle fonti rinnovabili negli edifici cambiano radicalmente.

Dal RED III 4 febbraio 2026, non sarà più possibile progettare edifici senza una componente energetica green predominante. Questa normativa non è solo un aggiornamento tecnico, ma un obbligo legale stringente che impatta su ogni nuovo titolo edilizio e su gran parte delle ristrutturazioni importanti.


Le Nuove Percentuali Obbligatorie FER dal 2026

Il decreto legato alla RED III 4 febbraio 2026 stabilisce requisiti minimi di integrazione delle fonti rinnovabili (FER) molto più ambiziosi rispetto al passato. Le soglie variano in base all’entità dell’intervento edilizio:

1. Nuovi Edifici: Quota FER al 60%

Per ogni nuova costruzione successiva alla RED III 4 febbraio 2026, la quota di energia coperta da fonti rinnovabili per riscaldamento, raffrescamento e acqua calda sanitaria (ACS) deve essere almeno del 60%. Per gli edifici della Pubblica Amministrazione, il requisito sale ulteriormente al 65%, rendendo indispensabile l’uso di pompe di calore e fotovoltaico ad alta efficienza.

2. Ristrutturazioni Importanti di Livello 1: 40%

Nelle ristrutturazioni integrali che coinvolgono oltre il 50% della superficie disperdente, la soglia minima di energia da fonti rinnovabili richiesta dalla RED III 4 febbraio 2026 è fissata al 40%. È una sfida tecnica che richiede una progettazione impiantistica d’avanguardia.

3. Ristrutturazioni di Livello 2 e Caldaie: 15%

Anche i piccoli interventi sono coinvolti. Per le ristrutturazioni di livello 2 o la semplice sostituzione del generatore di calore, la normativa RED III 4 febbraio 2026 impone che almeno il 15% del fabbisogno energetico sia coperto da fonti rinnovabili. Questo segna il declino definitivo delle caldaie a gas stand-alone in favore di sistemi ibridi.


Deroghe e Verifiche Obbligatorie del GSE

Nonostante il rigore della RED III 4 febbraio 2026, il legislatore ha previsto un sistema di deroghe per casi specifici, come vincoli architettonici o paesaggistici. Tuttavia, una delle novità più rilevanti riguarda le verifiche: il D.lgs. n. 5/2026 introduce l’obbligo di trasmissione delle relazioni tecniche al GSE (Gestore Servizi Energetici), l’ente incaricato di monitorare il raggiungimento degli obiettivi nazionali.

Il GSE avrà il compito di monitorare la conformità energetica e validare le richieste di deroga. Questo significa che, a partire dalla RED III 4 febbraio 2026, ogni esenzione dovrà essere documentata con analisi economiche e tecniche dettagliate che ne dimostrino l’effettiva necessità, seguendo le linee guida che verranno pubblicate sul portale del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE).


Focus Biomasse: Solo Impianti a 5 Stelle

Un altro pilastro della normativa RED III 4 febbraio 2026 riguarda l’uso delle biomasse. Per essere conteggiati nel calcolo delle rinnovabili e per accedere agli incentivi, i nuovi impianti a legna o pellet dovranno obbligatoriamente possedere la certificazione 5 stelle. Inoltre, la biomassa forestale dovrà garantire una riduzione delle emissioni di gas serra dell’80% per essere considerata conforme ai nuovi standard ambientali.


Tempistiche e Periodo Transitorio

Sebbene il termine ufficiale sia la RED III 4 febbraio 2026, il decreto prevede un periodo di grazia. Le nuove percentuali FER si applicheranno a tutti i titoli edilizi presentati dopo 180 giorni dalla data di entrata in vigore, ovvero indicativamente da agosto 2026. Questo tempo è vitale per adeguare i progetti già in corso alle nuove, più severe, richieste del ministero.


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