Un cancello di ferro a forma di labirinto chiuso da una catena e un lucchetto con la scritta CLOSED, posizionato davanti a un impianto fotovoltaico a terra nelle CER in un paesaggio rurale italiano. Sul cancello compare la frase sul blocco normativo.

1 Grande Ostacolo per il Fotovoltaico a terra nelle CER: una deroga che sembra fatta per non funzionare

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1 Grande Ostacolo per il Fotovoltaico a terra nelle CER: una deroga che sembra fatta per non funzionare

Il Decreto Agricoltura blocca il fotovoltaico a terra nelle CER? Scopri perché l’interpretazione della deroga rischia di fermare la transizione energetica.

Il panorama delle Comunità Energetiche Rinnovabili in Italia vive costantemente in un limbo tra grandi promesse green e brusche frenate burocratiche. L’ultimo capitolo di questa saga riguarda le forti limitazioni introdotte per il fotovoltaico a terra nelle CER, un tema che tocca da vicino il delicato rapporto tra la tutela del suolo agricolo e la necessità di installare nuovi impianti di produzione diffusa.

Nel contesto normativo attuale c’è una notizia buona e una cattiva. La notizia buona è che il legislatore ha finalmente riconosciuto che, in determinati contesti, installare un impianto sui terreni può essere compatibile con la transizione energetica. La notizia cattiva? Le condizioni per sviluppare il fotovoltaico a terra nelle CER sono così stringenti e interpretate in modo talmente restrittivo da trasformare questa deroga in un’opportunità puramente teorica per i territori.

Un vicolo cieco normativo che rischia di bloccare sul nascere decine di progetti proprio nel momento di massima spinta verso la decarbonizzazione.

Il Decreto Agricoltura e i limiti per il fotovoltaico a terra nelle CER

Il punto di partenza di questa complessa vicenda è il cosiddetto Decreto Agricoltura, ovvero il DL 63/2024 convertito nella Legge 101/2024, i cui testi ufficiali sono consultabili sulla Gazzetta Ufficiale. Il provvedimento è nato con un obiettivo chiaro: porre un freno al consumo di suolo, vietando in linea generale i pannelli sui terreni produttivi per salvaguardare le nostre eccellenze agroalimentari.

Tuttavia, per non soffocare i target di transizione energetica e i progetti legati al PNRR, il legislatore ha previsto una specifica deroga. L’installazione su suolo agricolo è ammessa se l’impianto è finalizzato alla:

  • Costituzione di una nuova Comunità Energetica Rinnovabile (CER);

  • Realizzazione di progetti legati ai bandi PNRR;

  • Attuazione di investimenti complementari.

Fin qui, la norma sembrerebbe persino ragionevole e bilanciata. Il vero problema, come spesso accade nella burocrazia italiana, non sta nella legge in sé, ma nella sua interpretazione ministeriale e, nello specifico, attorno a una singola parola: “costituzione”.

Il paradosso della “costituzione”: l’asimmetria che blocca lo sviluppo

  1. Secondo i pareri ministeriali emersi tra gli addetti ai lavori, l’apertura normativa verso il fotovoltaico a terra nelle CER si applica esclusivamente a chi intende fondare da zero una nuova comunità energetica. Cosa significa questo nella pratica? Significa che lo sblocco dei terreni agricoli non è valido per chi vuole semplicemente aderire a una realtà collettiva già esistente.

    Per usufruire della deroga e installare il fotovoltaico a terra nelle CER, l’impianto deve essere intestato fin dal primo giorno al soggetto giuridico che fonda la comunità, oppure deve essere blindato da un accordo vincolante che ne destini tutta l’energia sin dall’inizio.

    Niente accordi informali, niente adesioni o ampliamenti in un secondo momento. In sostanza, il promotore del progetto deve fare tutto giusto, subito, fin dalla prima mossa scacchistica.

    Questo approccio rigido crea un’asimmetria assurda per il fotovoltaico a terra nelle CER:

    1. Esclusione dei ritardatari: Chi arriva tardi o desidera unire le proprie forze a un progetto collettivo già avviato viene tagliato fuori.

    2. I tempi della burocrazia: In un Paese in cui le comunità sono in piena fase di sviluppo, “arrivare tardi” può significare anche solo accumular

La mazzata fiscale del 2026 sul fotovoltaico a terra

Come se non bastassero i vincoli autorizzativi, lo scenario per il fotovoltaico a terra nelle CER si complica ulteriormente sul fronte economico. A partire da questo 2026, si aggiunge infatti un altro pesante ostacolo di natura fiscale che influisce sulla pianificazione a lungo termine.

I sistemi tradizionali posizionati su terreni agricoli perderanno il diritto di accesso alla tassazione forfettaria al 25%. Questa agevolazione rimarrà accessibile soltanto in due casi specifici:

  • Impianti in modalità agrivoltaico (che integrano l’attività agricola alla produzione di energia);

  • Installazioni posizionate su strutture o manufatti esistenti.

Questo disincentivo fiscale rappresenta una pressione enorme che riduce drasticamente i margini di sostenibilità economica per chi vuole investire nel fotovoltaico a terra nelle CER di stampo tradizionale.

Dove si può costruire davvero? Le aree idonee restano marginali

Al di fuori del suolo agricolo puro, le eccezioni per il fotovoltaico a terra restano relegate a contesti estremamente ristretti e specifici. La legge consente l’installazione in aree cosiddette “compromesse” o di recupero, quali:

  • Cave e miniere abbandonate;

  • Discariche ed ex siti industriali da bonificare;

  • Aree adiacenti a infrastrutture di trasporto (entro fasce di rispetto da autostrade, ferrovie e aeroporti);

  • Zone classificate come industriali o commerciali, entro un raggio massimo di 500 metri.

Sebbene il recupero di queste aree sia sacrosanto, si tratta di contesti geografici molto specifici. Non rappresentano affatto la norma o la realtà quotidiana di chi vuole promuovere e costituire una CER in un territorio rurale o nei piccoli comuni, dove l’unica risorsa spaziale disponibile è spesso proprio il terreno agricolo non coltivato o marginale.

Una transizione partecipata o un labirinto burocratico?

Come Presidente di E-CER, davanti a questo scenario non posso fare a meno di pormi una domanda fondamentale: stiamo davvero costruendo le condizioni per una transizione energetica partecipata e dal basso, o stiamo solo moltiplicando le complicazioni per chi ci prova sul serio?

Le Comunità Energetiche Rinnovabili non sono solo una sigla o un trend del momento. Sono uno strumento sociale ed economico potente, capace di azzerare la povertà energetica e distribuire i benefici economici della produzione rinnovabile direttamente tra i cittadini, le piccole imprese e gli enti locali.

Ma per esprimere questo potenziale, le CER hanno un disperato bisogno di regole chiare, stabili e soprattutto applicabili. Non abbiamo bisogno di finestre normative che sembrano aperte sulla carta ma che, all’atto pratico, si rivelano sbarrate da interpretazioni ministeriali paralizzanti. Se la deroga per il fotovoltaico a terra deve essere un’opportunità reale, è urgente un correttivo che permetta alle CER di crescere, espandersi e accogliere nuovi impianti anche dopo la loro iniziale costituzione.

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Autoconsumo a distanza: la guida essenziale per aziende, con 3 fonti di ricavo per 20 anni Il tuo stabilimento consuma molta energia, ma sul capannone non c’è spazio per i pannelli? Oppure il tetto non è adatto, o semplicemente non vuoi bloccare capitale? C’è una soluzione pensata proprio per questi casi: l’autoconsumo a distanza, previsto dal Decreto CACER (DM MASE 414/2023). Il nome tecnico completo è “autoconsumo individuale a distanza”. In questa guida ti spieghiamo come funziona, quanto può valere e cosa controllare prima di partire. Cos’è l’autoconsumo a distanza, in parole semplici L’impianto fotovoltaico non viene installato sullo stabilimento, ma in un altro luogo: per esempio un terreno o un capannone vicino. Questo impianto ha un proprio punto di collegamento alla rete, chiamato POD. L’energia non arriva fisicamente in azienda. Viaggia sulla rete pubblica, e tu continui a pagare la bolletta dello stabilimento come hai sempre fatto. Il GSE (Gestore dei Servizi Energetici) controlla i contatori ora per ora. Riconosce come “energia condivisa” la quota prodotta dall’impianto mentre lo stabilimento sta consumando. Come funziona l’autoconsumo a distanza: un esempio ora per ora Facciamo un esempio concreto con tre momenti della giornata: Mezzogiorno: l’impianto immette 800 kWh, lo stabilimento ne preleva 500. Energia condivisa: 500 kWh. Pomeriggio: l’impianto immette 400 kWh, lo stabilimento ne preleva 600. Energia condivisa: 400 kWh. Notte: l’impianto non produce. Energia condivisa: 0. La regola è semplice: in ogni ora conta il numero più basso tra i due. Per questo l’autoconsumo a distanza rende di più alle aziende che lavorano di giorno, e ancora meglio se sono attive anche nel weekend. Quanto vale l’autoconsumo a distanza: le 3 fonti di ricavo Attenzione a un punto importante: non si tratta di uno sconto in bolletta. È un guadagno in più, che arriva da tre voci diverse. 1. La tariffa premio del GSE Viene pagata per 20 anni sull’energia condivisa. È composta da una parte fissa (60, 70 o 80 €/MWh, in base alla taglia dell’impianto) e da una parte variabile, che cresce quando il prezzo dell’energia scende, fino a un tetto massimo. Per il fotovoltaico al Nord è prevista anche una maggiorazione di 10 €/MWh. 2. Il contributo di valorizzazione È la restituzione di alcune voci della tariffa elettrica. Vale pochi euro per ogni MWh, ma si somma agli altri ricavi. 3. La vendita dell’energia immessa Tutta l’energia prodotta e immessa in rete si vende: con il Ritiro Dedicato del GSE oppure tramite un trader. Gli importi reali dipendono dalla dimensione dell’impianto, dai consumi orari dell’azienda e dai prezzi di mercato. Per questo vanno sempre calcolati caso per caso. Autoconsumo a distanza senza investire: è possibile? Sì, non sempre servono soldi propri. L’impianto può essere finanziato, costruito e gestito da un investitore esterno o da una ESCO (una società di servizi energetici), che agisce seguendo le indicazioni dell’azienda. In questo modo anche l’impresa che consuma molta energia può sfruttare l’autoconsumo a distanza senza anticipare capitale. La divisione dei ricavi tra le parti viene fissata in un contratto di lunga durata. Cosa verificare prima di partire Prima di avviare un progetto, controlla questi cinque requisiti: impianto e punti di prelievo devono trovarsi sotto la stessa cabina primaria; tutti i punti di prelievo devono essere intestati allo stesso soggetto; serve la piena disponibilità dell’area (proprietà, affitto, diritto di superficie o comodato); l’impianto deve essere nuovo e, per ottenere la tariffa premio, non superare 1 MW; se hai già fotovoltaico o cogenerazione, l’energia condivisa può ridursi: servono le curve orarie di prelievo. Non sai sotto quale cabina primaria si trova il tuo stabilimento? Puoi verificarlo con la mappa interattiva delle cabine primarie del GSE, oppure chiederlo direttamente a noi. Tempi e dimensionamento dell’autoconsumo a distanza La tariffa si può richiedere fino al 31 dicembre 2027, oppure fino al raggiungimento di 5 GW di potenza incentivata. Entro quella data l’impianto deve essere allacciato e la domanda inviata. Autorizzazioni e connessione alla rete sono la fase più lunga: conviene muoversi subito. Le associazioni di settore hanno chiesto una proroga, ma al momento non è stata decisa. Per le imprese c’è anche la regola del 55%: la parte di tariffa che supera questa soglia va destinata a consumatori che non sono imprese o a finalità sociali sul territorio. Per questo conviene un impianto calibrato sui consumi orari, non il più grande possibile. In sintesi L’autoconsumo a distanza trasforma un terreno o un capannone in una fonte di ricavo per 20 anni, senza cambiare il modo in cui l’azienda compra energia. Con i dati giusti e un partner che segue tutto l’iter, dallo studio di fattibilità alla pratica GSE, diventa un’opportunità concreta. Le regole complete sono pubblicate sul sito del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica. 📞 Vuoi capire se l’autoconsumo a distanza fa per la tua azienda? Contatta il team di e-casaitalia: ti guidiamo in ogni fase, dall’analisi alla pratica. 👉 www.e-casaitalia.it Articolo a cura di Flavio Pinton — CEO di e-casaitalia

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